SEDE – DURATA – SCOPO
1) E’ costituita una associazione provinciale
denominata “Associazione Sindacale Ragionieri Commercialisti”, con sede
in Palermo.
ART. 2) L’associazione è apartitica e svolge la
propria attività in modo indipendente da qualsiasi partito o movimento
politico, senza scopo di lucro.
ART. 3) La durata dell’associazione è fissata a tempo
indeterminato e può essere in qualunque momento sciolta per delibera
dell’assemblea straordinaria. L’anno sociale coincide con l’anno solare.
ART. 4) Gli scopi dell’associazione sono: - tutelare
gli interessi professionali, morali, sociali ed economici dell’associato
della categoria dei Ragionieri Commercialisti; - promuovere azioni per
l’emanazione di provvedimenti legislativi, che tendano ad una
valorizzazione della libera professione del ragioniere commercialista,
alla sua tutela giuridica in Italia e in tutti gli Stati Europei, ove
esistono professioni economico-amministrativo; - studiare e approfondire
la conoscenza economica, finanziaria, fiscale e giuridica dell’impresa
nel sistema economico-sociale, ove estrinseca la sua attività, dalla
prospettiva delle funzioni del ragioniere commercialista; - divulgare
tra gli associati, anche a mezzo di stampa propria, aggiornamenti e
studi, stimolando tra essi sia lo scambio di notizie, informazioni e
ricerche, sia la collaborazione e cooperazione per una migliore
qualificazione professionale; - costituire comitati destinati alla
organizzazione di convegni, corsi di aggiornamento professionale e
manifestazioni di categoria in genere; - intrattenere relazioni con enti
e associazioni, europei ed extraeuropei, anche aderendo ad associazioni
internazionali ed interregionali, partecipando ed organizzando convegni
di studio e corsi di aggiornamento; - partecipare a congressi e convegni
a cui l’associazione sia interessata con un contributo di esperienza e
di lavori, che possono trovare occasioni di un più ampio dibattito ed
approfondimento delle tesi proposte; - mantenere collegamenti e
collaborare con i Ministeri, le Autorità e gli Enti Territoriali, nonché
con tutte le Istituzioni Economiche e Giuridiche che si occupano di
problemi che investono direttamente o indirettamente la sfera di
attività e della professione del ragioniere; - svolgere qualsiasi altra
funzione interessante i propri iscritti e la categoria professionale.
ART. 5) L’associazione, per la realizzazione degli
scopi sociali, rappresenterà i propri iscritti presso qualsiasi Pubblica
Autorità od Ente in Italia ed all’estero.
ART. 6) L’associazione potrà aderire ad altre
associazioni culturali o sindacali di professionisti sia italiane che
estere, previa delibera del Consiglio.
ASSOCIATI – REQUISITI E MODALITA’ DI
ISCRIZIONE
ART. 7) Il requisito per l’iscrizione all’associazione è
l’iscrizione nell’Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali esercenti la
libera professione.
ART. 8) L’ammissione è deliberata dal Consiglio in
seguito all’esame di regolare domanda presentata dall’aspirante e dalla
documentazione del requisito richiesto dall’art. 7. La data di
ammissione, agli effetti dell’anzianità, si fa risalire alla data di
presentazione della domanda.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
ART. 9) La qualità di associato si perde: a) per
scioglimento dell’associazione; b) per provata inadempienza
dell’associato agli obblighi statutari o per inosservanza delle delibere
del Consiglio; c) per provata mancanza o inosservanza dell’etica
professionale con particolare riferimento alle prescrizioni derivanti
dal rapporto associativo; d) per dimissioni dell’associato, notificate
con lettera raccomandata; e) per la perdita dei requisiti previsti per
l’iscrizione alla associazione; f) per mancato pagamento delle quote
associative nel termine e con le modalità stabilite dal Consiglio.
ART. 10) Dell’esclusione di cui all’art. 9 va data
notizia all’interessato con lettera raccomandata entro 30 giorni dal
provvedimento.
ART. 11) Entro 60 giorni dal ricevimento del
provvedimento di esclusione da associato di cui all’art. 10, l’associato
può fare reclamo al Consiglio dei Probiviri. Il giudizio dei Probiviri,
dovrà essere preso non oltre 90 giorni, ed è inappellabile.
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
ART. 12) L’adesione all’associazione comporta
l’obbligo di contribuire alla copertura degli oneri finanziari mediante
quote annuali e straordinarie.
ART. 13) La misura della quota associativa annuale e
della quota di iscrizione sono fissate dal Consiglio e ratificate
dall’assemblea. Le contribuzioni straordinarie devono essere approvate
solo dal Consiglio.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 14) Sono Organi dell’associazione: a)
l’Assemblea; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei Revisori; d)
il Collegio dei Probiviri. La nomina alla carica degli Organi
dell’associazione è incompatibile con eventuali altre cariche rivestite
in seno ad altri Organi quali: Albo dei Ragionieri Commercialisti, Albo
dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Dottori Commercialisti, nonchè
relativi organismi sindacali delle dette categorie ed ogni altro organo
ed associazione professionale non precedentemente elencata.
ART. 15) Le cariche dell’associazione sono gratuite.
ASSEMBLEA
VALIDITA’ DELLE DELIBERE E
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE
ART. 16) Hanno diritto al voto gli associati
regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote.
ART. 17) L’assemblea è convocata almeno una volta
all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione della relazione
sull’attività svolta, del bilancio consuntivo relativo all’anno
precedente, della relazione sui programmi di attività per l’anno
seguente e relativo bilancio preventivo. L’assemblea dovrà inoltre
essere convocata negli altri casi previsti dall’art. 20 del codice
civile. L’assemblea ordinaria è valida con la presenza di almeno un
terzo degli iscritti; quella straordinaria con la presenza di almeno la
metà degli iscritti. L’assemblea ordinaria in seconda convocazione è
valida qualunque ne sia il numero dei presenti.
ART. 18) Le votazioni di regola saranno per alzata di
mano, mentre per le elezioni delle cariche sociali, su specifica
delibera preliminare della assemblea, potranno avvenire per scrutinio
segreto su schede appositamente predisposte.
ART. 19) Le delibere sono prese a maggioranza di voti
espressi, per la parte ordinaria. E’ richiesto il voto favorevole di
almeno due terzi dei presenti per le modifiche dell’atto costitutivo e
dello statuto e per quant’altro di competenza dell’assemblea
straordinaria.
ART. 20) L’assemblea è convocata a cura del
Presidente del Consiglio direttivo o da chi ne fa le veci, con avviso
diramato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la adunanza, agli
associati ordinari iscritti, tramite mezzi informatici e telematici che
diano prova dell’avvenuto ricevimento, con la indicazione degli
argomenti posti all’ordine del giorno, della data, dell’ora e luogo
fissati per le riunioni di prima e seconda convocazione. Il luogo può
anche essere diverso dalla sede sociale.
ART. 21) L’assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio direttivo o da chi ne fa le veci, ed in caso di assenza, su
designazione dei presenti a maggioranza assoluta. Il Presidente nomina
il Segretario, mentre l’assemblea, ove lo ritenga opportuno, nomina gli
scrutatori. Il Segretario è di diritto un Notaio nelle assemblee
straordinarie.
ART. 22) Le delibere dell’assemblea devono risultare
dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, tranne che il
verbale non debba essere ricevuto da un Notaio.
ART. 23) E’ competenza dell’assemblea: a)
predeterminare il numero dei componenti ed eleggere il Consiglio
direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri; b)
discutere e deliberare sulla relazione presentata dal Presidente; c)
discutere e deliberare sul Bilancio Consuntivo e Preventivo; d)
discutere e deliberare sulle direttive generali dell’attività
dell’associazione; e) modificare l’atto costitutivo e lo statuto;
deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare i liquidatori.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 24) Il Consiglio direttivo è costituito da
cinque o sette membri, sino ad un numero di 200 associati, con l’aumento
di 2 membri ogni 100 iscritti, da eleggere dall’assemblea tra gli
associati.
ART. 25) I Consiglieri durano in carica tre anni e
possono essere eletti per non più di due volte. Il Consiglio direttivo
elegge il Presidente, un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Presidente ed il Segretario hanno la rappresentanza legale e in
giudizio dell’associazione e possono delegare parte dei loro poteri.
ART. 26) Se nel corso del triennio viene meno la
maggioranza dei consiglieri eletti dalla assemblea, quelli rimasti in
carica devono convocare l’assemblea entro 30 giorni. Se non viene meno
la maggioranza, i consiglieri rimasti nominano, sino alla prima
assemblea utile, i nuovi membri in sostituzione dei mancanti.
ART. 27) – Il Consiglio direttivo è convocato dal
Presidente ogni volta lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta
da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta tramite
avviso diramato con mezzi informatici e telematici che diano prova
dell’avvenuto ricevimento, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo
il caso di convocazione urgente, da farsi con gli stessi mezzi prima
indicati, tramite avviso diramato almeno 48 ore prima. Nell’avviso di
convocazione devono essere indicati gli argomenti da discutere e
deliberare, l’ora ed il luogo della riunione. Il luogo può essere anche
diverso dalla sede sociale.
ART. 28) Il Consiglio direttivo è validamente riunito
con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a
maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voto prevale il
voto del Presidente.
ART. 29) Il consigliere che senza giustificato motivo
non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio
direttivo è considerato dimissionario.
ART. 30) Spettano al Consiglio: a) l’attribuzione
delle cariche sociali di cui all’art. 25; b) le delibere su tutte le
questioni relative alla attuazione degli scopi dell’associazione, nonché
quelle riguardanti l’attività e l’organizzazione dell’associazione, con
ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; c)
la determinazione dei contributi associativi; d) l’accoglimento o meno
delle domande di iscrizione e le decisioni relative alla perdita di
qualità di socio; e) la costituzione di commissioni; f) la
predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo; g) l’assunzione
del personale; h) la nomina di associati onorari; i) la variazione
dell’indirizzo dell’associazione; l) l’istituzione di sedi periferiche
sotto qualsiasi forma.
CONTROLLO DELLA GESTIONE
ART. 31) Il controllo della gestione
economico-finanziaria dell’associazione è esercitato dal Collegio dei
Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati
dall’assemblea fra gli iscritti all’associazione, durano in carica tre
anni e possono essere rinnovati solo una volta. I membri effettivi
attribuiscono fra loro la carica di Presidente. I Revisori dovranno
inoltre esaminare i bilanci predisposti dal Consiglio direttivo e
riferirne in assemblea.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 32) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre
membri effettivi e due supplenti, nominati dall’assemblea fra gli
iscritti all’Associazione. La nomina ha durata triennale e può essere
rinnovata solo una volta. I membri effettivi attribuiscono fra loro la
carica di Presidente.
ART. 33) Al Collegio dei Probiviri è demandato il
compito di derimere tutte le controversie tra associati e Consiglio. Il
suo giudizio è inappellabile e deve essere pronunciato entro 90 giorni
dalla proposizione.
PATRIMONIO – ENTRATE – USCITE – BILANCI
ART. 34) Il patrimonio dell’associazione è costituito
da: a) beni mobili ed immobili e dai valori che per conferimenti,
acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o
vengono in possesso dell’associazione; b) eccedenze attive dei bilanci
annuali.
ART. 35) Le entrate dell’associazione sono costituite
da: a) contributi obbligatori e volontari degli associati; b) interessi
attivi e rendite patrimoniali; c) eventuali proventi di attività svolte
in conformità agli scopi istituzionali; d) sovvenzione degli associati
sostenitori; e) proventi devoluti da terzi, Enti Pubblici e/o Privati,
per le finalità dell’associazione; f) proventi a sostegno o abbonamento
delle pubblicazioni stampate o edite a cura dell’associazione; g)
entrate per movimenti di capitali; h) entrate per partite di giro.
ART. 36) Il Consiglio determina le modalità per la
erogazione delle spese dell’associazione: a) per la gestione economica e
finanziaria diretta al conseguimento delle finalità associative; b) per
gli oneri di carattere straordinario; c) per gli investimenti o
movimenti di capitale; d) per le partite di giro.
ART. 37) I bilanci, consuntivo e preventivo, dovranno
essere sottoposti all’esame dell’assemblea entro il 30 aprile di ogni
anno. Il primo esercizio chiuderà al 31 dicembre 2005. Il primo bilancio
di previsione per l’esercizio dovrà essere presentato all’assemblea, che
dovrà essere convocata entro 3 mesi dalla costituzione
dell’associazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 38) In caso di scioglimento dell’associazione,
l’assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un Collegio di
Liquidatori, composto da tre membri, ne fisserà i poteri, stabilirà le
modalità della liquidazione e determinerà altresì la destinazione delle
attività patrimoniali.
ART. 39) Per tutto quanto non contemplato dal
presente statuto si fa espresso riferimento a quanto disposto dal codice
civile al Titolo II° “Delle Persone Giuridiche” al capo II° (art. 14-35)
e, nel caso di mancato riconoscimento, al capo III° (art. 36-42).