ASCO Palermo


Associazione Sindacale Commercialisti Palermo e Libere Professioni Economiche

 
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Statuto 

ASSOCIAZIONE SINDACALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI

SEDE – DURATA – SCOPO

1) E’ costituita una associazione provinciale denominata “Associazione Sindacale Ragionieri Commercialisti”, con sede in Palermo.

ART. 2) L’associazione è apartitica e svolge la propria attività in modo indipendente da qualsiasi partito o movimento politico, senza scopo di lucro.

ART. 3) La durata dell’associazione è fissata a tempo indeterminato e può essere in qualunque momento sciolta per delibera dell’assemblea straordinaria. L’anno sociale coincide con l’anno solare.

ART. 4) Gli scopi dell’associazione sono: - tutelare gli interessi professionali, morali, sociali ed economici dell’associato della categoria dei Ragionieri Commercialisti; - promuovere azioni per l’emanazione di provvedimenti legislativi, che tendano ad una valorizzazione della libera professione del ragioniere commercialista, alla sua tutela giuridica in Italia e in tutti gli Stati Europei, ove esistono professioni economico-amministrativo; - studiare e approfondire la conoscenza economica, finanziaria, fiscale e giuridica dell’impresa nel sistema economico-sociale, ove estrinseca la sua attività, dalla prospettiva delle funzioni del ragioniere commercialista; - divulgare tra gli associati, anche a mezzo di stampa propria, aggiornamenti e studi, stimolando tra essi sia lo scambio di notizie, informazioni e ricerche, sia la collaborazione e cooperazione per una migliore qualificazione professionale; - costituire comitati destinati alla organizzazione di convegni, corsi di aggiornamento professionale e manifestazioni di categoria in genere; - intrattenere relazioni con enti e associazioni, europei ed extraeuropei, anche aderendo ad associazioni internazionali ed interregionali, partecipando ed organizzando convegni di studio e corsi di aggiornamento; - partecipare a congressi e convegni a cui l’associazione sia interessata con un contributo di esperienza e di lavori, che possono trovare occasioni di un più ampio dibattito ed approfondimento delle tesi proposte; - mantenere collegamenti e collaborare con i Ministeri, le Autorità e gli Enti Territoriali, nonché con tutte le Istituzioni Economiche e Giuridiche che si occupano di problemi che investono direttamente o indirettamente la sfera di attività e della professione del ragioniere; - svolgere qualsiasi altra funzione interessante i propri iscritti e la categoria professionale.

ART. 5) L’associazione, per la realizzazione degli scopi sociali, rappresenterà i propri iscritti presso qualsiasi Pubblica Autorità od Ente in Italia ed all’estero.

ART. 6) L’associazione potrà aderire ad altre associazioni culturali o sindacali di professionisti sia italiane che estere, previa delibera del Consiglio.

ASSOCIATI – REQUISITI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

ART. 7) Il requisito per l’iscrizione all’associazione è l’iscrizione nell’Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali esercenti la libera professione.

ART. 8) L’ammissione è deliberata dal Consiglio in seguito all’esame di regolare domanda presentata dall’aspirante e dalla documentazione del requisito richiesto dall’art. 7. La data di ammissione, agli effetti dell’anzianità, si fa risalire alla data di presentazione della domanda.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 9) La qualità di associato si perde: a) per scioglimento dell’associazione; b) per provata inadempienza dell’associato agli obblighi statutari o per inosservanza delle delibere del Consiglio; c) per provata mancanza o inosservanza dell’etica professionale con particolare riferimento alle prescrizioni derivanti dal rapporto associativo; d) per dimissioni dell’associato, notificate con lettera raccomandata; e) per la perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione alla associazione; f) per mancato pagamento delle quote associative nel termine e con le modalità stabilite dal Consiglio.

ART. 10) Dell’esclusione di cui all’art. 9 va data notizia all’interessato con lettera raccomandata entro 30 giorni dal provvedimento.

ART. 11) Entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione da associato di cui all’art. 10, l’associato può fare reclamo al Consiglio dei Probiviri. Il giudizio dei Probiviri, dovrà essere preso non oltre 90 giorni, ed è inappellabile.

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

ART. 12) L’adesione all’associazione comporta l’obbligo di contribuire alla copertura degli oneri finanziari mediante quote annuali e straordinarie.

ART. 13) La misura della quota associativa annuale e della quota di iscrizione sono fissate dal Consiglio e ratificate dall’assemblea. Le contribuzioni straordinarie devono essere approvate solo dal Consiglio.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 14) Sono Organi dell’associazione: a) l’Assemblea; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei Revisori; d) il Collegio dei Probiviri. La nomina alla carica degli Organi dell’associazione è incompatibile con eventuali altre cariche rivestite in seno ad altri Organi quali: Albo dei Ragionieri Commercialisti, Albo dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Dottori Commercialisti, nonchè relativi organismi sindacali delle dette categorie ed ogni altro organo ed associazione professionale non precedentemente elencata.

ART. 15) Le cariche dell’associazione sono gratuite.

ASSEMBLEA

 VALIDITA’ DELLE DELIBERE E MODALITA’ DI CONVOCAZIONE

ART. 16) Hanno diritto al voto gli associati regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote.

ART. 17) L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione della relazione sull’attività svolta, del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, della relazione sui programmi di attività per l’anno seguente e relativo bilancio preventivo. L’assemblea dovrà inoltre essere convocata negli altri casi previsti dall’art. 20 del codice civile. L’assemblea ordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo degli iscritti; quella straordinaria con la presenza di almeno la metà degli iscritti. L’assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque ne sia il numero dei presenti.

ART. 18) Le votazioni di regola saranno per alzata di mano, mentre per le elezioni delle cariche sociali, su specifica delibera preliminare della assemblea, potranno avvenire per scrutinio segreto su schede appositamente predisposte.

ART. 19) Le delibere sono prese a maggioranza di voti espressi, per la parte ordinaria. E’ richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e per quant’altro di competenza dell’assemblea straordinaria.

ART. 20) L’assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio direttivo o da chi ne fa le veci, con avviso diramato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la adunanza, agli associati ordinari iscritti, tramite mezzi informatici e telematici che diano prova dell’avvenuto ricevimento, con la indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, della data, dell’ora e luogo fissati per le riunioni di prima e seconda convocazione. Il luogo può anche essere diverso dalla sede sociale.

ART. 21) L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da chi ne fa le veci, ed in caso di assenza, su designazione dei presenti a maggioranza assoluta. Il Presidente nomina il Segretario, mentre l’assemblea, ove lo ritenga opportuno, nomina gli scrutatori. Il Segretario è di diritto un Notaio nelle assemblee straordinarie.

ART. 22) Le delibere dell’assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, tranne che il verbale non debba essere ricevuto da un Notaio.

ART. 23) E’ competenza dell’assemblea: a) predeterminare il numero dei componenti ed eleggere il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri; b) discutere e deliberare sulla relazione presentata dal Presidente; c) discutere e deliberare sul Bilancio Consuntivo e Preventivo; d) discutere e deliberare sulle direttive generali dell’attività dell’associazione; e) modificare l’atto costitutivo e lo statuto; deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare i liquidatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 24) Il Consiglio direttivo è costituito da cinque o sette membri, sino ad un numero di 200 associati, con l’aumento di 2 membri ogni 100 iscritti, da eleggere dall’assemblea tra gli associati.

ART. 25) I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due volte. Il Consiglio direttivo elegge il Presidente, un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Presidente ed il Segretario hanno la rappresentanza legale e in giudizio dell’associazione e possono delegare parte dei loro poteri.

ART. 26) Se nel corso del triennio viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti dalla assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea entro 30 giorni. Se non viene meno la maggioranza, i consiglieri rimasti nominano, sino alla prima assemblea utile, i nuovi membri in sostituzione dei mancanti.

ART. 27) – Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta tramite avviso diramato con mezzi informatici e telematici che diano prova dell’avvenuto ricevimento, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo il caso di convocazione urgente, da farsi con gli stessi mezzi prima indicati, tramite avviso diramato almeno 48 ore prima. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da discutere e deliberare, l’ora ed il luogo della riunione. Il luogo può essere anche diverso dalla sede sociale.

ART. 28) Il Consiglio direttivo è validamente riunito con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

ART. 29) Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio direttivo è considerato dimissionario.

ART. 30) Spettano al Consiglio: a) l’attribuzione delle cariche sociali di cui all’art. 25; b) le delibere su tutte le questioni relative alla attuazione degli scopi dell’associazione, nonché quelle riguardanti l’attività e l’organizzazione dell’associazione, con ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; c) la determinazione dei contributi associativi; d) l’accoglimento o meno delle domande di iscrizione e le decisioni relative alla perdita di qualità di socio; e) la costituzione di commissioni; f) la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo; g) l’assunzione del personale; h) la nomina di associati onorari; i) la variazione dell’indirizzo dell’associazione; l) l’istituzione di sedi periferiche sotto qualsiasi forma.

CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 31) Il controllo della gestione economico-finanziaria dell’associazione è esercitato dal Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’assemblea fra gli iscritti all’associazione, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati solo una volta. I membri effettivi attribuiscono fra loro la carica di Presidente. I Revisori dovranno inoltre esaminare i bilanci predisposti dal Consiglio direttivo e riferirne in assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 32) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’assemblea fra gli iscritti all’Associazione. La nomina ha durata triennale e può essere rinnovata solo una volta. I membri effettivi attribuiscono fra loro la carica di Presidente.

ART. 33) Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di derimere tutte le controversie tra associati e Consiglio. Il suo giudizio è inappellabile e deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla proposizione.

PATRIMONIO – ENTRATE – USCITE – BILANCI

ART. 34) Il patrimonio dell’associazione è costituito da: a) beni mobili ed immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengono in possesso dell’associazione; b) eccedenze attive dei bilanci annuali.

ART. 35) Le entrate dell’associazione sono costituite da: a) contributi obbligatori e volontari degli associati; b) interessi attivi e rendite patrimoniali; c) eventuali proventi di attività svolte in conformità agli scopi istituzionali; d) sovvenzione degli associati sostenitori; e) proventi devoluti da terzi, Enti Pubblici e/o Privati, per le finalità dell’associazione; f) proventi a sostegno o abbonamento delle pubblicazioni stampate o edite a cura dell’associazione; g) entrate per movimenti di capitali; h) entrate per partite di giro.

ART. 36) Il Consiglio determina le modalità per la erogazione delle spese dell’associazione: a) per la gestione economica e finanziaria diretta al conseguimento delle finalità associative; b) per gli oneri di carattere straordinario; c) per gli investimenti o movimenti di capitale; d) per le partite di giro.

ART. 37) I bilanci, consuntivo e preventivo, dovranno essere sottoposti all’esame dell’assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà al 31 dicembre 2005. Il primo bilancio di previsione per l’esercizio dovrà essere presentato all’assemblea, che dovrà essere convocata entro 3 mesi dalla costituzione dell’associazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 38) In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un Collegio di Liquidatori, composto da tre membri, ne fisserà i poteri, stabilirà le modalità della liquidazione e determinerà altresì la destinazione delle attività patrimoniali.

ART. 39) Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto si fa espresso riferimento a quanto disposto dal codice civile al Titolo II° “Delle Persone Giuridiche” al capo II° (art. 14-35) e, nel caso di mancato riconoscimento, al capo III° (art. 36-42).

 

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